La Garanzia provvisoria come documento nativo digitale

La vicenda che andiamo a dettagliare si inquadra perfettamente nella recente giurisprudenza amministrativa relativa all’applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che impone la digitalizzazione integrale delle procedure di gara. Il Consiglio di Stato (con orientamento confermato altresì da recenti sentenze) ha stabilito principi severi in materia di garanzia provvisoria: La polizza fideiussoria deve essere emessa, firmata digitalmente dall’istituto garante e presentata in formato “nativo digitale”. La scansione PDF di un documento analogico (firmato a mano e/o di pugno) è considerata una semplice copia informatica e non un documento digitale valido ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti. Una fideiussione non nativa digitale, presentata in scansione, è giuridicamente considerata inesistente o irrimediabilmente irregolare, equiparata alla mancata presentazione della garanzia. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancanza originaria della garanzia (quindi non è sanante). Se la firma digitale apposta sul documento è successiva al termine di scadenza dell’offerta, il documento non è valido. La garanzia deve esistere validamente, in formato digitale, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte. 
La decisione del Consiglio di Stato mira a garantire la massima sicurezza giuridica sulla validità e immediata escutibilità della garanzia fin dal momento della partecipazione, tutelando la par condicio dei concorrenti.