La garanzia provvisoria va escussa entro sei mesi dall’esclusione
La garanzia provvisoria, nel contesto degli appalti, deve essere escussa entro sei mesi dal verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questa regola, che può essere derogata, richiede una specifica previsione contrattuale e non è sufficiente una semplice clausola di pagamento a prima richiesta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ha fornito indicazioni sul calcolo del termine per l’escussione.
Termine per l’escussione: Sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo (esclusione dalla gara, ecc.).
Derogabilità: La norma è derogabile, ma è necessaria una clausola contrattuale specifica.
Giurisdizione: Il Consiglio di Stato afferma che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Calcolo del termine: Il momento di decorrenza del termine è il momento in cui si verifica il fatto che legittima l’escussione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha ribadito che, in materia di garanzie provvisorie, si applica il principio generale stabilito dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questo articolo, che riguarda le fideiussioni, stabilisce che il creditore ha l’onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per far valere i propri diritti nei confronti del fideiussore.
Nel contesto degli appalti, questa norma si traduce nel fatto che la stazione appaltante deve escutere la garanzia provvisoria entro sei mesi da quando si verifica l’evento che la legittima, come ad esempio l’esclusione dalla gara per mancata stipula del contratto o per altre cause previste.
È importante sottolineare che, sebbene questa sia la regola generale, è possibile derogare a questa disposizione, ma è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente una deroga a tale termine. La semplice presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a fondare una deroga alla norma generale.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria spetta al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un atto della stazione appaltante che rientra nella fase procedimentale di scelta del contraente.
La partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese in crisi: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della causa escludente
Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.
Avvalimento: limiti e opportunità
Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.
E’ legittima l’esclusione per omessa indicazione del ribasso percentuale
Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.
DGUE ambiguo: quando è possibile il soccorso istruttorio?
Il Tar Calabria – Catanzaro – sez. II, sentenza n.259 del 07/02/2025 ha affrontato una interessante questione riguardante l’ambiguità del DGUE e la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 59 commi 1 e 3 del D LGS n.36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Nel caso in questione, una S.A. aveva indetto una gara d’appalto finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ex art. 59 commi 1 e 3 del D LGS n.36/2023, al fine di un affidamento ad un solo operatore economico del servizio di assistenza tecnica-informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, multimediali e informatiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.