La partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese in crisi: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della causa escludente

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.

Avvalimento: limiti e opportunità

Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.

E’ legittima l’esclusione per omessa indicazione del ribasso percentuale

Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.

DGUE ambiguo: quando è possibile il soccorso istruttorio?

Il Tar Calabria – Catanzaro – sez. II, sentenza n.259 del 07/02/2025 ha affrontato una interessante questione riguardante l’ambiguità del DGUE e la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 59 commi 1 e 3 del D LGS n.36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Nel caso in questione, una S.A. aveva indetto una gara d’appalto finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ex art. 59 commi 1 e 3 del D LGS n.36/2023, al fine di un affidamento ad un solo operatore economico del servizio di assistenza tecnica-informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, multimediali e informatiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.