La garanzia provvisoria va escussa entro sei mesi dall’esclusione

La garanzia provvisoria, nel contesto degli appalti, deve essere escussa entro sei mesi dal verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questa regola, che può essere derogata, richiede una specifica previsione contrattuale e non è sufficiente una semplice clausola di pagamento a prima richiesta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ha fornito indicazioni sul calcolo del termine per l’escussione.
Termine per l’escussione: Sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo (esclusione dalla gara, ecc.).
Derogabilità: La norma è derogabile, ma è necessaria una clausola contrattuale specifica.
Giurisdizione: Il Consiglio di Stato afferma che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Calcolo del termine: Il momento di decorrenza del termine è il momento in cui si verifica il fatto che legittima l’escussione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha ribadito che, in materia di garanzie provvisorie, si applica il principio generale stabilito dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questo articolo, che riguarda le fideiussioni, stabilisce che il creditore ha l’onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per far valere i propri diritti nei confronti del fideiussore.
Nel contesto degli appalti, questa norma si traduce nel fatto che la stazione appaltante deve escutere la garanzia provvisoria entro sei mesi da quando si verifica l’evento che la legittima, come ad esempio l’esclusione dalla gara per mancata stipula del contratto o per altre cause previste.
È importante sottolineare che, sebbene questa sia la regola generale, è possibile derogare a questa disposizione, ma è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente una deroga a tale termine. La semplice presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a fondare una deroga alla norma generale.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria spetta al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un atto della stazione appaltante che rientra nella fase procedimentale di scelta del contraente.