Varianti nell’affidamento diretto, l’art. 120 (D. Lg. 36/2023) permette il superamento delle soglie?

Il quesito sottoposto al MIT, relativamente al parere in esame (parere n. 4126/2026 del 2 marzo 2026) presenta un “taglio” eminentemente pratico e spesso ricorrente; nel caso de quo, infatti, una S.A. aveva affidato un contratto con affidamento diretto, e, nel corso dell’esecuzione dello stesso, aveva riscontrato però la necessità di apportare una modifica all’importo contrattuale, ricorrendo alle ipotesi di modifica ex art. 120 del D.LGS 36/2023. Da qui ci si è chiesti: se l’importo contrattuale aumenta in virtù di una variante o di una modifica contrattuale, l’importo conclusivo può oltrepassare le soglie dell’affidamento diretto? (Ovvero i 140.000 euro per servizi e forniture e i 150.000 euro per i lavori); oppure tali soglie non possono essere superate poiché l’affidamento è avvenuto tramite la procedura semplificata dell’affidamento diretto (che, come da acclarata giurisprudenza, non può nemmeno considerarsi una vera e propria procedura)?

Negli appalti di servizi la S.A. deve documentare di aver eseguito i controlli durante l’esecuzione del contratto

La delibera n. 391 del 30/07/2024 di ANAC ha specificato quanto sopra in seguito alle conclusioni di un’istruttoria svolta su un appalto del Comune di Bologna.
Nel corso di un appalto di servizi è necessario che la stazione appaltante ponga in essere dei controlli documentati e corretti durante l’esecuzione del contratto. In tale fase, i controlli rappresentano un mezzo essenziale al fine di accertare il rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le condizioni e i termini stabiliti dal contratto.

Sommario:
– Le determinazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia
– Esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione per iscritto
– Conclusioni e considerazioni