Gravi illeciti professionali, pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici

Reati urbanistici: Un procedimento penale per reati urbanistici (ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettere b) e c), D.P.R. 380/2001) è considerato un grave illecito professionale che può portare all’esclusione, ma solo se la gara riguarda servizi o lavori di architettura e ingegneria.
Attività contestata: Non è necessario che gli abusi edilizi siano stati commessi nell’esecuzione di contratti pubblici; la rilevanza escludente è legata al settore di attività della gara.
La fattispecie concreta: Nel caso in esame, un amministratore unico di una società aveva sia un decreto di citazione a giudizio sia un provvedimento di sequestro penale (una misura cautelare reale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il tutto convalidato dal Consiglio di Stato.

Obblighi del concorrente:
– Obbligo di dichiarazione: L’operatore economico è tenuto a dichiarare la pendenza del procedimento penale anche se il sequestro è stato revocato in un momento successivo alla presentazione della domanda, poiché la valutazione dell’affidabilità dell’impresa deve avvenire al momento dell’offerta.
– Valutazione dell’affidabilità: La valutazione della gravità dell’illecito e delle sue conseguenze sull’affidabilità dell’impresa compete esclusivamente alla stazione appaltante, non al giudice che valuta ex post.

Conseguenze per l’operatore:
– Responsabilità L’operatore non può sottrarsi all’obbligo di dichiarare la pendenza del procedimento penale basandosi su sviluppi futuri della vicenda o sull’imminenza della prescrizione, ma deve farlo al momento della presentazione della domanda. Divieto di valutazione postuma: La stazione appaltante non può essere costretta a rivalutare ex post una vicenda in cui il giudice ha la competenza esclusiva, come stabilito dall’art. 34, comma 2, c.p.a..