Consorzi stabili e verifica facoltativa di anomalia
Prima di addentrarci nell’argomento ricordiamo qual’ è la definizione di Consorzio Stabile: Esso è un soggetto giuridico autonomo, formato da almeno tre imprese (consulenti, artigiani o società) che decidono di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici per almeno 5 anni, dotandosi di una struttura tecnica comune. A differenza dei consorzi ordinari, agisce come unico concorrente nelle gare d’appalto, permettendo alle consorziate di sommare i requisiti (cumulo). Ai sensi dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. 36/2023, i consorzi stabili devono indicare in offerta i consorziati designati per l’esecuzione, assumendo responsabilità solidale con essi. La partecipazione del consorziato designato in altra forma (es. singola o altro raggruppamento) nella stessa gara, è causa di esclusione, salvo prova che la doppia partecipazione non influisca sulla gara, come definito nell’art. 95, comma 1, lettera d). La sentenza in questione si è anche pronunciata sulla verifica facoltativa di anomalia dell’offerta.