Subappalto, permane il silenzio-assenso sull’autorizzazione della S.A. nel Nuovo Codice.

Un argomento senz’altro interessante è senza dubbio quello inerente la verifica dei requisiti, nella fase esecutiva, sul subappaltatore, e il silenzio assenso circa l’autorizzazione della S.A..
Al contrario, in fase di gara, l’aggiudicazione viene disposta solo dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti sul vincitore.
L’art. 119 comma 4 del Dlgs 36/2023, prevede che << gli affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare a terzi, in subappalto, le opere o i lavori, servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della S.A.>> e rappresenta una “condicio sine qua non” circa la possibilità per gli appaltatori di far subentrare, nella fase esecutiva, un soggetto terzo ad eseguire le prestazioni ad hoc del contratto.