Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria

Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria
Cosa ha stabilito il Tar Campania (Sezione VII) con la sentenza n.5624 del 28 Luglio 2025?
Il TAR Campania ha stabilito che una «revoca» dell’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore, avvenuta dopo l’inizio del servizio, ha natura privatistica e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Questo perché, una volta avviata l’esecuzione, la stazione appaltante non esercita più un potere autoritativo, ma un potere paritetico, come nel diritto privato, per reagire a un presunto inadempimento.

La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo: risvolti.

La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo, risvolti.

Il parere n.3437 pubblicato il 13 maggio 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trattato un tema di notevole rilievo pratico per le Stazioni Appaltanti operanti nell’ambito degli affidamento sottosoglia comunitari, ovvero la facoltà di appesantire scientemente una procedura negoziata, pur non essendovi un interesse transfrontaliero certo, scegliendo quindi una procedura aperta, e i conseguenti risvolti sui termini di procedura da applicare.

Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?

Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?
– Il Consiglio di Stato con la sentenza – Sez. III, 11/07/2025 n.6091 – ha statuito che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, per contratti legati al P.N.N.R., di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n.108), andando così a confermare, in seguito ad appello, quanto stabilito dal TAR Sardegna con sentenza n. 595 del 26/06/2025.

Newsletter anno XIV, n. 5 – 04 settembre 2025

Newsletter anno XIV, n. 5 – 4 settembre 2025 IN EVIDENZA Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: Delibera ANAC n.236 del 3 giugno 2025 e Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti INTERVENTI DELL’ANAC DELIBERAZIONI Servizio gestione rifiuti, visita ispettiva di Anac: contestate criticità […]

La dichiarazione di equivalenza e i suoi aspetti

La dichiarazione di equivalenza è un documento che deve essere presentato dall’operatore economico che partecipa ad una gara d’appalto, quando intende utilizzare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) diverso da quello indicato dalla stazione appaltante come riferimento. In sostanza, l’operatore economico deve dimostrare che il CCNL da lui applicato offre tutele equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato nella documentazione di gara. 

La garanzia provvisoria va escussa entro sei mesi dall’esclusione

La garanzia provvisoria, nel contesto degli appalti, deve essere escussa entro sei mesi dal verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questa regola, che può essere derogata, richiede una specifica previsione contrattuale e non è sufficiente una semplice clausola di pagamento a prima richiesta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ha fornito indicazioni sul calcolo del termine per l’escussione.
Termine per l’escussione: Sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo (esclusione dalla gara, ecc.).
Derogabilità: La norma è derogabile, ma è necessaria una clausola contrattuale specifica.
Giurisdizione: Il Consiglio di Stato afferma che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Calcolo del termine: Il momento di decorrenza del termine è il momento in cui si verifica il fatto che legittima l’escussione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha ribadito che, in materia di garanzie provvisorie, si applica il principio generale stabilito dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questo articolo, che riguarda le fideiussioni, stabilisce che il creditore ha l’onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per far valere i propri diritti nei confronti del fideiussore.
Nel contesto degli appalti, questa norma si traduce nel fatto che la stazione appaltante deve escutere la garanzia provvisoria entro sei mesi da quando si verifica l’evento che la legittima, come ad esempio l’esclusione dalla gara per mancata stipula del contratto o per altre cause previste.
È importante sottolineare che, sebbene questa sia la regola generale, è possibile derogare a questa disposizione, ma è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente una deroga a tale termine. La semplice presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a fondare una deroga alla norma generale.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria spetta al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un atto della stazione appaltante che rientra nella fase procedimentale di scelta del contraente.

Affidamento diretto “puro”, affidamento diretto con previo interpello e affidamento (non diretto) procedimentalizzato

La giurisprudenza recente, in particolare le sentenze del TAR Campania n. 873/2025 e del TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 10136/2025, hanno chiarito la corretta interpretazione dell’affidamento diretto e degli affidamenti procedimentalizzati, distinguendo tra le due fattispecie e sottolineando i rischi di una procedimentalizzazione eccessiva che potrebbe nascondere finalità non conformi all’affidamento diretto, come l’elusione del criterio di rotazione.
In sintesi, le sentenze ribadiscono che:
L’Affidamento diretto deve essere un procedimento semplice e snello, come originariamente concepito, senza appesantimenti procedurali che ne snaturino la natura.
Gli Affidamenti procedimentalizzati sono distinti dall’affidamento diretto e devono seguire regole proprie, senza essere utilizzati per aggirare le disposizioni relative all’affidamento diretto.
Rischi della procedimentalizzazione: una eccessiva procedimentalizzazione, se finalizzata a eludere il criterio di rotazione o altri principi cardine, può essere considerata illegittima.
In sostanza, i TAR chiariscono che non si può utilizzare la scusa della procedimentalizzazione per aggirare le regole sull’affidamento diretto, soprattutto quando ciò ha lo scopo di eludere il principio di rotazione, che è un principio fondamentale nel diritto amministrativo italiano.

Incentivi tecnici e nomina del DEC: i chiarimenti del MIT sul valore soglia e i presupposti per la deroga alla onnicomprensività della retribuzione

La questione dell’attribuzione degli incentivi tecnici nell’ambito dei contratti pubblici di servizi e forniture torna al centro del dibattito amministrativo, grazie al recente parere n. 3467 del 3 giugno 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Il focus è sulla corretta interpretazione dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e degli allegati applicativi, con particolare riferimento alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) come figura distinta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e alle condizioni per l’erogazione degli incentivi tecnici.

Responsabilità e diligenza nelle gare elettroniche. Le osservazioni del TAR Umbria, sezione di Perugia

La sentenza n. 487 del 9 maggio 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, sezione di Perugia, offre un’importante riflessione sulla responsabilità dei partecipanti alle gare pubbliche, in particolare quelle gestite tramite piattaforme digitali. Il Collegio ha ribadito con fermezza che l’utilizzo di tali strumenti implica l’accettazione implicita delle regole tecnico-procedurali stabilite dalla stazione appaltante, con conseguente onere per l’operatore economico di rispettarle scrupolosamente.