Consorzi stabili e verifica facoltativa di anomalia
Prima di addentrarci nell’argomento ricordiamo qual’ è la definizione di Consorzio Stabile: Esso è un soggetto giuridico autonomo, formato da almeno tre imprese (consulenti, artigiani o società) che decidono di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici per almeno 5 anni, dotandosi di una struttura tecnica comune. A differenza dei consorzi ordinari, agisce come unico concorrente nelle gare d’appalto, permettendo alle consorziate di sommare i requisiti (cumulo). Ai sensi dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. 36/2023, i consorzi stabili devono indicare in offerta i consorziati designati per l’esecuzione, assumendo responsabilità solidale con essi. La partecipazione del consorziato designato in altra forma (es. singola o altro raggruppamento) nella stessa gara, è causa di esclusione, salvo prova che la doppia partecipazione non influisca sulla gara, come definito nell’art. 95, comma 1, lettera d). La sentenza in questione si è anche pronunciata sulla verifica facoltativa di anomalia dell’offerta.
Progetto di assorbimento del personale, essenziale nell’offerta
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 10/04/2026, n. 2877 ha confermato che l’omessa allegazione del progetto di assorbimento (o piano di stabilità occupazionale), richiesto dalla lex specialis, comporta l’esclusione automatica dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio. Tale documento è un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica, fondamentale nel nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023).
Varianti nell’affidamento diretto, l’art. 120 (D. Lg. 36/2023) permette il superamento delle soglie?
Il quesito sottoposto al MIT, relativamente al parere in esame (parere n. 4126/2026 del 2 marzo 2026) presenta un “taglio” eminentemente pratico e spesso ricorrente; nel caso de quo, infatti, una S.A. aveva affidato un contratto con affidamento diretto, e, nel corso dell’esecuzione dello stesso, aveva riscontrato però la necessità di apportare una modifica all’importo contrattuale, ricorrendo alle ipotesi di modifica ex art. 120 del D.LGS 36/2023. Da qui ci si è chiesti: se l’importo contrattuale aumenta in virtù di una variante o di una modifica contrattuale, l’importo conclusivo può oltrepassare le soglie dell’affidamento diretto? (Ovvero i 140.000 euro per servizi e forniture e i 150.000 euro per i lavori); oppure tali soglie non possono essere superate poiché l’affidamento è avvenuto tramite la procedura semplificata dell’affidamento diretto (che, come da acclarata giurisprudenza, non può nemmeno considerarsi una vera e propria procedura)?
Newsletter anno XV, n. 3 – 21 aprile 2026
Newsletter anno XV, n. 3 – 21 aprile 2026 IN EVIDENZA Decisioni pubbliche sempre più trasparenti Protocollo di intesa Anac – Legambiente – 1 aprile 2026 Protocollo finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità con […]
Il ruolo del Rup nella la gestione dell’accesso agli atti, rapporti tra trasparenza e tutela della concorrenza
La Delibera ANAC n.41 del 3 Febbraio 2026 aggiorna il regolamento di accesso (civico, generalizzato e documentale), armonizzandolo con il D. LGS. 36/2023 (Codice Appalti). L’intervento mira a integrare la gestione dell’accesso agli atti con la procedura di gara, focalizzando sul Responsabile Unico del Progetto (RUP) il bilanciamento tra principi di trasparenza e segretezza, nonché concorrenza.
“L’omissione totale del DGUE non avalla l’esclusione automatica dell’RTI”, ammissibile il soccorso istruttorio.
Il soccorso istruttorio, nel nuovo codice (D. LGS 36/2023), è impostato in maniera tale da far prevalere la sostanza sulla forma. Nell’ipotesi in cui vi sia stata una mancata allegazione del DGUE, da parte di una mandante di una RTI, che abbia partecipato con domanda regolare alla procedura di gara, dovrà considerarsi che si è trattato di una omissione documentale assolutamente sanabile e non certamente di un difetto genetico della volontà negoziale.
Accesso agli atti e tutela dei dati sensibili
Un interessante parere del Consiglio di Stato (n. 61 del 2026, prima Sezione), ha sviscerato un tema importantissimo nell’attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici ovvero il rapporto tra la tutela dei dati personali e l’accesso digitale alle documentazioni di gara mediante piattaforme di approvvigionamento digitale.
Gravi illeciti professionali. Consorzio di imprese artigiane. Possibilità o meno di sostituzione delle consorziate.
Prima di analizzare la sentenza in questione (Consiglio di Stato sez. V 27/2/2026 n. 1558), riguardante i consorzi stabili (di imprese artigiane) va premesso che l’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 definisce i consorzi stabili, di cooperative e di artigiani come operatori economici che possono partecipare alle gare. Essi sono costituiti da almeno tre imprese con una struttura comune, operano congiuntamente per almeno cinque anni, possono concorrere con i propri consorziati designati, indicandoli in sede di offerta. Il Consorzio tra imprese artigiane è menzionato dall’art. 65 comma 2 lettera c, e sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1985 n.443.
Il principio di rotazione vige per i sottosoglia
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 14/02/2026 n.55, SEZ I, ha acclarato che il principio di rotazione, deve essere applicato esclusivamente alle procedure sottosoglia, tale principio nel Nuovo Codice degli Appalti è disciplinato dall’art. 49 (D LGS 36/2023) in combinato disposto con l’art. 76 comma 7 che, non menzionando la rotazione, consacra lo scopo del legislatore di limitarne l’operatività, limitandosi a citare solo la trasparenza e la concorrenza, scavalcando così la giurisprudenza formatasi con il precedente Codice degli Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016)
Costi della manodopera e bando non chiaro
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1302 conferma che, in caso di ambiguità del bando sull’indicazione dei costi della manodopera, non si applica l’esclusione automatica. Prevale il principio del soccorso istruttorio e della buona fede, salvaguardando l’offerta se il costo è desumibile o se l’incertezza è imputabile alla stazione appaltante.