Il malfunzionamento delle piattaforme digitali
Problematiche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche – In virtù della sentenza del TAR Piemonte Torino sez. I 23/10/2025 n. 146. L’operatore economico che non riceva la conferma di invio dell’offerta telematica e non si attivi immediatamente per verificare il problema, viola il canone di “*diligenza media”* e impedisce l’applicazione del soccorso procedimentale dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è legittima perché la negligenza dell’operatore economico impedisce di dimostrare che il malfunzionamento della piattaforma è la causa del mancato invio, e il soccorso è riservato solo ai casi di malfunzionamento comprovato.
Il calcolo del triennio per i requisiti speciali
Come si può constatare, il decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2023) ha ampliato l’arco temporale per dimostrare i requisiti speciali previsti dall’art. 100 del codice dei contratti. Per la capacità economica e finanziaria, si considera il fatturato maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque, rispetto ai tre anni precedenti. Per la capacità tecnica e professionale, il periodo utile è stato esteso a dieci anni, rispetto ai tre precedenti.
Newsletter anno XV, n. 1 – 9 gennaio 2026
Newsletter anno XV, n. 1 – 9 gennaio 2026 IN EVIDENZA Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa Prefazione del Presidente di Anac, Giuseppe Busia, al Dossier ‘Il Male in Comune’ di Avviso Pubblico del 02/12/2025 Dossier: “Il Male in Comune” di Avviso Pubblico INTERVENTI DELL’ANAC DELIBERAZIONI Delibera n. 436 del 5 novembre 2025 Presunta inconferibilità dell’incarico […]
Avvalimento e Sub Contratto
La sentenza del Consiglio di Stato (7 ottobre 2025, n. 7815, V Sezione) chiarisce che l’avvalimento non è subcontratto/subappalto, ma un accordo di supporto per la partecipazione alla gara, non per l’esecuzione dell’appalto; l’impresa ausiliaria presta solo mezzi e capacità in fase di qualificazione, restando estranea al rapporto con la Stazione Appaltante, e questa decisione rafforza la funzione pro-concorrenziale dell’istituto, ampliando la partecipazione delle PMI.
Servizi di Ingegneria e Architettura, incarico Professionale Esterno, natura giuridica.
Con la sentenza del TAR Campania Salerno sez. II del 13.11.2025 n.1857, è stato stabilito che l’assegnazione di un incarico professionale ad un professionista esterno da parte di un ente pubblico è considerata un atto di autonomia privata e non amministrativa, qualificabile come un contratto di prestazione d’opera intellettuale (locatio operis). Tale atto deve essere qualificato come atto di autonomia negoziale-sostanziale (es. recesso contrattuale per inadempimento), avente natura privatistica giuridica di contratto d’opera. Di conseguenza, le dispute relative a questo contratto, inclusi gli atti di revoca o annullamento, sono di competenza del Giudice Ordinario.
Divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica
In ragione della sentenza TAR Calabria Catanzaro sez. I 15/10/2025 n. 1669, l’esclusione di un concorrente per aver inserito dati economici nell’offerta tecnica è illegittima se causata da un errore tecnico della piattaforma di gara, come ad esempio un campo obbligatorio “valore offerto” nell’offerta tecnica. In questo caso, i principi di tutela del legittimo affidamento e buona fede prevalgono, poiché l’errore non è imputabile all’operatore ma all’amministrazione che ha predisposto la piattaforma.
Subappalto, clausola d’obbligo di indicazione del subappalto e relative quote
La stipula del contratto, forma scritta ad “substantiam”, inammissibiltà della possibilità di concludere il contratto per “facta concludentia”…
La Sentenza del TAR Calabria Catanzaro SEZ. I del 13/10/2025 N. 1637 ha stabilito che i contratti pubblici, secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, devono essere stipulati per iscritto, anche in forma semplificata, per avere validità legale (“ad substantiam”). Questo esclude la possibilità di contratti conclusi “per fatti concludenti” (cioè attraverso comportamenti), e, pertanto, atti preparatori come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma non perfezionano il contratto, ma attestano solo la sussistenza delle condizioni per la futura stipula. Il requisito quindi è quello della Forma scritta; infatti, a pena di nullità, il contratto pubblico deve essere stipulato per iscritto, anche tramite corrispondenza commerciale (scambio di lettere). La forma scritta è un requisito essenziale (“ad substantiam”), quindi un contratto non può considerarsi concluso per fatti concludenti. Atti come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma sono considerati preparatori. Non sono sufficienti per creare un vincolo contrattuale, ma solo per attestare che le condizioni per la stipula formale sono soddisfatte.
La stipula del contratto, forma scritta ad substantiam
La stipula del contratto, forma scritta ad “substantiam”, inammissibiltà della possibilità di concludere il contratto per “facta concludentia”…
La Sentenza del TAR Calabria Catanzaro SEZ. I del 13/10/2025 N. 1637 ha stabilito che i contratti pubblici, secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, devono essere stipulati per iscritto, anche in forma semplificata, per avere validità legale (“ad substantiam”). Questo esclude la possibilità di contratti conclusi “per fatti concludenti” (cioè attraverso comportamenti), e, pertanto, atti preparatori come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma non perfezionano il contratto, ma attestano solo la sussistenza delle condizioni per la futura stipula. Il requisito quindi è quello della Forma scritta; infatti, a pena di nullità, il contratto pubblico deve essere stipulato per iscritto, anche tramite corrispondenza commerciale (scambio di lettere). La forma scritta è un requisito essenziale (“ad substantiam”), quindi un contratto non può considerarsi concluso per fatti concludenti. Atti come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma sono considerati preparatori. Non sono sufficienti per creare un vincolo contrattuale, ma solo per attestare che le condizioni per la stipula formale sono soddisfatte.
Dissesto finanziario degli enti locali – natura vincolata della dichiarazione e limiti del sindacato giurisdizionale
La sentenza in esame (Consiglio di Stato, SEZ. V del 23/09/2025 n.7459) statuisce che, quando sussistono i presupposti previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), deve essere fatta la dichiarazione di dissesto, essa non è una scelta discrezionale, ma una determinazione vincolata e necessaria per l’ente. L’accertamento del dissesto da parte del giudice è limitato alla verifica del corretto esercizio del potere e all’accertamento dei presupposti di fatto, non alla valutazione delle scelte operative dell’amministrazione, come l’eliminazione di servizi non essenziali.
Principio di segretezza, soccorso istruttorio per certificazioni di qualità
La sentenza esaminata è quella del TAR Calabria Catanzaro (sez. I del 14/10/2025 n.1640), la quale disquisisce sulla violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, tale violazione infatti, si verifica perché l’apertura della busta economica di un concorrente prima della valutazione tecnica di tutti gli altri, compromette inevitabilmente l’imparzialità e la par condicio, influenzando potenzialmente il giudizio della commissione. La reazione è illecita poiché crea un vantaggio competitivo sleale, introducendo elementi di giudizio automatici (l’offerta economica) nella fase discrezionale (la valutazione tecnica).