Offerta Tecnica e Localizzazione Territoriale

La questione sulla quale si sono dovuti pronunciare i Giudici del TAR Catania (TAR Sicilia, Catania, sentenza 21 aprile 2026, n.1153), è sorta in conseguenza di una procedura di gara indetta da una Amministrazione Comunale per l’affidamento del servizio di asilo nido e spazio giochi.

Costo della manodopera, oneri di sicurezza, soccorso istruttorio processuale

La sentenza in esame ricalca i capisaldi della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di congruità dell’offerta (anomalia). Generalmente, occorre evidenziare che l’onere della prova spetta all’operatore economico, infatti è l’operatore economico che impugna l’aggiudicazione a dover dimostrare che la valutazione di non anomalia dell’amministrazione è manifestamente errata o irragionevole. Il giudizio sulla congruità è un apprezzamento tecnico-discrezionale. Il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici o di una palese inattendibilità complessiva dell’offerta.

Efficienza decisionale della Stazione Appaltante

Il nuovo sistema di monitoraggio semestrale, attivato da ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) dal 01/07/2026, valuta l’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti. Il calcolo avviene in automatico e si basa sul tempo medio tra la scadenza per le offerte e la stipula del contratto, per le sole procedure aperte con bandi pubblicati dal 1° gennaio 2025.

Il subappalto necessario

La sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/06/2026, n. 1916 stabilisce un principio cardine sugli appalti pubblici: la mancata indicazione del subappalto necessario in sede di offerta non è sanabile tramite soccorso istruttorio.

Il Principio di equivalenza

Il principio di equivalenza negli appalti pubblici garantisce la massima partecipazione alle gare. Esso consente alla stazione appaltante di ammettere prodotti con specifiche tecniche differenti ma sostanzialmente equivalenti, tutelando la concorrenza e assicurando una valutazione basata su criteri di conformità funzionale, al di là di rigidi formalismi. Il principio si fonda su un bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’apertura del mercato.

Newsletter anno XV, n. 4 – 17 giugno 2026

Newsletter anno XV, n. 4 – 17 giugno 2026 IN EVIDENZA Serve un nuovo Codice identificativo gara (Cig) anche nei provvedimenti di emergenza – Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026 Il caso dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto, Anac è intervenuta sulla richiesta dell’Agenzia del trasporto pubblico […]

Servizi legali ed equo compenso

Le Casse di previdenza privatizzate (d.lgs. n. 509/1994), mantengono natura pubblicistica e sono quindi tenute ad applicare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Ciò impone procedure competitive eque anche per i contratti esclusi (nello specifico – servizi legali).

Sussistenza del divieto di incompatibilità in capo agli amministratori locali che assumano la carica di Presidente del CDA in aziende speciali consortili

Una questione di rilievo è stata sollevata grazie alla richiesta di parere all’ANAC (Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc. URAV 1462.2026), in virtù del quale ANAC, in riscontro, ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità ex D.LGS. 39/2013 in capo agli amministratori locali che assumano la carica di Presidente del CDA in aziende speciali consortili.

I servizi analoghi

La nozione di “servizi analoghi” va intesa come servizi appartenenti allo stesso settore, ma non identici, al fine di contemperare l’esigenza di qualificazione dell’impresa con il principio della massima partecipazione alle gare. È quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli (Sez. V, 11 maggio 2026, n. 2974). La pronuncia offre importanti chiarimenti: 1) Vi si riscontrano, il principio della Massima partecipazione: Il bando non può richiedere requisiti sproporzionati che limitino la platea dei concorrenti. La locuzione deve essere interpretata in modo estensivo per favorire l’accesso al mercato anche alle piccole e medie imprese. 2) I “servizi analoghi” non sono sinonimo di servizi “identici” o “sovrapponibili”. È sufficiente che le prestazioni eseguite in passato siano afferenti allo stesso settore imprenditoriale o professionale dell’appalto in gara. Bilanciamento degli interessi: L’obiettivo è individuare un operatore economico qualificato, capace di eseguire l’appalto, senza però restringere ingiustificatamente la concorrenza attraverso interpretazioni rigide o restrittive delle pregresse esperienze lavorative.