La garanzia provvisoria va escussa entro sei mesi dall’esclusione

La garanzia provvisoria, nel contesto degli appalti, deve essere escussa entro sei mesi dal verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questa regola, che può essere derogata, richiede una specifica previsione contrattuale e non è sufficiente una semplice clausola di pagamento a prima richiesta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ha fornito indicazioni sul calcolo del termine per l’escussione.
Termine per l’escussione: Sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo (esclusione dalla gara, ecc.).
Derogabilità: La norma è derogabile, ma è necessaria una clausola contrattuale specifica.
Giurisdizione: Il Consiglio di Stato afferma che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Calcolo del termine: Il momento di decorrenza del termine è il momento in cui si verifica il fatto che legittima l’escussione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha ribadito che, in materia di garanzie provvisorie, si applica il principio generale stabilito dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questo articolo, che riguarda le fideiussioni, stabilisce che il creditore ha l’onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per far valere i propri diritti nei confronti del fideiussore.
Nel contesto degli appalti, questa norma si traduce nel fatto che la stazione appaltante deve escutere la garanzia provvisoria entro sei mesi da quando si verifica l’evento che la legittima, come ad esempio l’esclusione dalla gara per mancata stipula del contratto o per altre cause previste.
È importante sottolineare che, sebbene questa sia la regola generale, è possibile derogare a questa disposizione, ma è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente una deroga a tale termine. La semplice presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a fondare una deroga alla norma generale.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria spetta al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un atto della stazione appaltante che rientra nella fase procedimentale di scelta del contraente.

Affidamento diretto “puro”, affidamento diretto con previo interpello e affidamento (non diretto) procedimentalizzato

La giurisprudenza recente, in particolare le sentenze del TAR Campania n. 873/2025 e del TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 10136/2025, hanno chiarito la corretta interpretazione dell’affidamento diretto e degli affidamenti procedimentalizzati, distinguendo tra le due fattispecie e sottolineando i rischi di una procedimentalizzazione eccessiva che potrebbe nascondere finalità non conformi all’affidamento diretto, come l’elusione del criterio di rotazione.
In sintesi, le sentenze ribadiscono che:
L’Affidamento diretto deve essere un procedimento semplice e snello, come originariamente concepito, senza appesantimenti procedurali che ne snaturino la natura.
Gli Affidamenti procedimentalizzati sono distinti dall’affidamento diretto e devono seguire regole proprie, senza essere utilizzati per aggirare le disposizioni relative all’affidamento diretto.
Rischi della procedimentalizzazione: una eccessiva procedimentalizzazione, se finalizzata a eludere il criterio di rotazione o altri principi cardine, può essere considerata illegittima.
In sostanza, i TAR chiariscono che non si può utilizzare la scusa della procedimentalizzazione per aggirare le regole sull’affidamento diretto, soprattutto quando ciò ha lo scopo di eludere il principio di rotazione, che è un principio fondamentale nel diritto amministrativo italiano.

Incentivi tecnici e nomina del DEC: i chiarimenti del MIT sul valore soglia e i presupposti per la deroga alla onnicomprensività della retribuzione

La questione dell’attribuzione degli incentivi tecnici nell’ambito dei contratti pubblici di servizi e forniture torna al centro del dibattito amministrativo, grazie al recente parere n. 3467 del 3 giugno 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Il focus è sulla corretta interpretazione dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e degli allegati applicativi, con particolare riferimento alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) come figura distinta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e alle condizioni per l’erogazione degli incentivi tecnici.

Responsabilità e diligenza nelle gare elettroniche. Le osservazioni del TAR Umbria, sezione di Perugia

La sentenza n. 487 del 9 maggio 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, sezione di Perugia, offre un’importante riflessione sulla responsabilità dei partecipanti alle gare pubbliche, in particolare quelle gestite tramite piattaforme digitali. Il Collegio ha ribadito con fermezza che l’utilizzo di tali strumenti implica l’accettazione implicita delle regole tecnico-procedurali stabilite dalla stazione appaltante, con conseguente onere per l’operatore economico di rispettarle scrupolosamente.

Occorre comprovare concretamente gli impegni ex art. 102 del codice dei contratti pubblici

L’impegno ex art. 102 del codice dei contratti pubblici deve essere comprovato documentalmente in maniera concreta, non è sufficiente la semplice dichiarazione formale del concorrente.
Tale enunciato è stato puntualizzato in diverse occasioni dalla Giurisprudenza e di recente dal TAR Campania sez. IV Sentenza 22 Maggio 2025 n. 3916, nel quale, tra l’altro, veniva fuori dalla documentazione di gara che l’impegno summenzionato non poteva essere rispettato in modo concreto. SOMMARIO: – Occorre comprovare concretamente gli impegni ex art. 102; – La disciplina del codice dei contratti (art. 102); – Il caso in questione; – Le osservazioni dei giudici e individuazione di criticità; – Conclusioni e considerazioni.

Cosa succede se l’offerta tecnica viene modificata in corso d’opera?

La sentenza n. 3406 del 18 aprile 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato affronta un tema centrale nel diritto amministrativo: la verifica dell’anomalia dell’offerta nelle procedure di gara pubblica. Il caso in esame riguarda l’esclusione di un concorrente per l’offerta tecnica ritenuta “incongrua” e “complessivamente inaffidabile”, senza che fosse necessario valutare la (non) remuneratività dell’offerta stessa.

Newsletter anno XIV, n. 4 – 03 giugno 2025

Newsletter anno XIV, n. 4 – 3 giugno 2025 IN EVIDENZA Regolamento sanzionatorio qualificazione delle Stazioni Appaltanti INTERVENTI DELL’ANAC DELIBERAZIONI Uso improprio della proroga da Ministero della Salute, carenze di programmazione e norme violate Delibera ANAC n. 150 del 09/04/2025: L’attività di vigilanza di Anac ha accertato che il Ministero della Salute ha utilizzato in […]

La garanzia definitiva non sana la provvisoria

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.

La partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese in crisi: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della causa escludente

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.