Contratto collettivo dichiarato e impegno ad applicare quello richiesto, un caso interessante.
La dichiarazione di applicare un CCNL diverso e l’impegno di adeguarsi al contratto richiesto si riferisce al caso in cui un operatore economico, in una gara pubblica, dichiari di applicare un CCNL diverso da quello previsto dalla stazione appaltante. Ciò è consentito purché il CCNL scelto garantisca le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti. La dichiarazione di equivalenza, accompagnata ad una dettagliata relazione, è necessaria in ogni caso per poter dimostrare che il CCNL alternativo garantisce tutele equivalenti.
SOMMARIO:
– La questione affrontata dal TAR Lazio;
– Dichiarazione di CCNL difforme e impegno di adeguamento;
– La decisione del TAR: il valore vincolante dell’impegno espresso;
– Conclusioni e considerazioni.
Avvalimento: limiti e opportunità
Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.
E’ legittima l’esclusione per omessa indicazione del ribasso percentuale
Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.
Anonimato per i soggetti del sopralluogo: Il principio nell’Art. 35 del D.lgs. 36/2023
La sentenza del TAR Ancora, 28.03.2025 n. 227 si configura come un’importante pronuncia in materia di appalti pubblici, incentrata sulla salvaguardia del principio dell’anonimato dei concorrenti nelle gare di appalto. Essa solleva questioni delicate riguardo alla trasparenza delle procedure di gara e alla possibilità di alterazione della concorrenza, mettendo in luce la necessità di un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la tutela della regolarità della competizione.La sentenza in esame fornisce un’interpretazione significativa di tale principio, esplicitando i suoi ambiti applicativi e le conseguenze della sua violazione.SOMMARIO: – Il principio dell’anonimato dei concorrenti;- Le implicazioni della sentenza; – Conclusioni.
Presunzione di anomalia per l’offerta presentata con ribasso sui costi della manodopera
E’ da considerarsi anomala l’offerta che abbia costi della manodopera inferiori a quelli previsti dalla S.A.; per tale motivo è necessario instaurare il sub procedimento di accertamento dell’anomalia dell’offerta
Lo ha puntualizzato il TAR Sicilia, Catania sez. V, con la sentenza n. 786 del 28 febbraio 2025
Sommario:
– Il caso;
– I principi generali in materia di accertamento di anomalia;
– Il giudizio del Collegio;
– Conclusioni.
La suddivisione in lotti rende massima la partecipazione alla gara
La suddivisione della gara in lotti consente di attuare la massima partecipazione ed è, pertanto una modalità di gestione della gara sempre da preferire.
Queste le conclusioni alle quali perviene la sentenza del [**TAR Puglia, Bari, n. 375 del 21 marzo 2025**](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202400515&nomeFile=202500375_01.html&subDir=Provvedimenti).
La pronuncia, sebbene, si collochi sotto l’egida del vecchio codice, reca principi generali attuali, anche sotto la vigenza del d.lgs. 36/2023. SOMMARIO: – Il caso trattato; – La giurisprudenza sul tema; – Conclusioni.
Negli appalti di servizi la S.A. deve documentare di aver eseguito i controlli durante l’esecuzione del contratto
La delibera n. 391 del 30/07/2024 di ANAC ha specificato quanto sopra in seguito alle conclusioni di un’istruttoria svolta su un appalto del Comune di Bologna.
Nel corso di un appalto di servizi è necessario che la stazione appaltante ponga in essere dei controlli documentati e corretti durante l’esecuzione del contratto. In tale fase, i controlli rappresentano un mezzo essenziale al fine di accertare il rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le condizioni e i termini stabiliti dal contratto.
Sommario:
– Le determinazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia
– Esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione per iscritto
– Conclusioni e considerazioni
Le White List nel Codice dei Contratti Pubblici: un approccio alla prevenzione della corruzione e alla regolarità degli appalti
Il cuore della disputa giuridica ruota attorno al concetto di “white list” e alla sua applicazione. Le “white list” sono elenchi di imprese che non sono soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa e sono obbligatorie per la partecipazione a determinate gare pubbliche, specialmente in settori considerati sensibili dalla normativa nazionale, come previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche. Nel caso specifico, la giurisprudenza consolidata ha ribadito che il possesso dell’iscrizione alla white list è un requisito fondamentale per partecipare a gare pubbliche, in quanto riflette l’affidabilità e la moralità delle imprese concorrenti.
Subappalto, permane il silenzio-assenso sull’autorizzazione della S.A. nel Nuovo Codice.
Un argomento senz’altro interessante è senza dubbio quello inerente la verifica dei requisiti, nella fase esecutiva, sul subappaltatore, e il silenzio assenso circa l’autorizzazione della S.A..
Al contrario, in fase di gara, l’aggiudicazione viene disposta solo dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti sul vincitore.
L’art. 119 comma 4 del Dlgs 36/2023, prevede che << gli affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare a terzi, in subappalto, le opere o i lavori, servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della S.A.>> e rappresenta una “condicio sine qua non” circa la possibilità per gli appaltatori di far subentrare, nella fase esecutiva, un soggetto terzo ad eseguire le prestazioni ad hoc del contratto.
Il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti speciali
La sentenza in oggetto, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bari il 19 febbraio 2025, si inserisce nel contesto delle controversie relative alla partecipazione alle gare pubbliche, in particolare quelle che riguardano la verifica dei requisiti professionali e la gestione della procedura di esclusione di un concorrente.
Sommario:
– Analisi della sentenza;
– Interpretazione del Requisito di capacità tecnica;
– Il Principio di Autoresponsabilità e il Soccorso Istruttorio;
– Conclusioni.