Offerta Tecnica e Localizzazione Territoriale

La questione sulla quale si sono dovuti pronunciare i Giudici del TAR Catania (TAR Sicilia, Catania, sentenza 21 aprile 2026, n.1153), è sorta in conseguenza di una procedura di gara indetta da una Amministrazione Comunale per l’affidamento del servizio di asilo nido e spazio giochi.

Costo della manodopera, oneri di sicurezza, soccorso istruttorio processuale

La sentenza in esame ricalca i capisaldi della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di congruità dell’offerta (anomalia). Generalmente, occorre evidenziare che l’onere della prova spetta all’operatore economico, infatti è l’operatore economico che impugna l’aggiudicazione a dover dimostrare che la valutazione di non anomalia dell’amministrazione è manifestamente errata o irragionevole. Il giudizio sulla congruità è un apprezzamento tecnico-discrezionale. Il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici o di una palese inattendibilità complessiva dell’offerta.

Efficienza decisionale della Stazione Appaltante

Il nuovo sistema di monitoraggio semestrale, attivato da ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) dal 01/07/2026, valuta l’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti. Il calcolo avviene in automatico e si basa sul tempo medio tra la scadenza per le offerte e la stipula del contratto, per le sole procedure aperte con bandi pubblicati dal 1° gennaio 2025.

Il subappalto necessario

La sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/06/2026, n. 1916 stabilisce un principio cardine sugli appalti pubblici: la mancata indicazione del subappalto necessario in sede di offerta non è sanabile tramite soccorso istruttorio.

Il Principio di equivalenza

Il principio di equivalenza negli appalti pubblici garantisce la massima partecipazione alle gare. Esso consente alla stazione appaltante di ammettere prodotti con specifiche tecniche differenti ma sostanzialmente equivalenti, tutelando la concorrenza e assicurando una valutazione basata su criteri di conformità funzionale, al di là di rigidi formalismi. Il principio si fonda su un bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’apertura del mercato.

Servizi legali ed equo compenso

Le Casse di previdenza privatizzate (d.lgs. n. 509/1994), mantengono natura pubblicistica e sono quindi tenute ad applicare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Ciò impone procedure competitive eque anche per i contratti esclusi (nello specifico – servizi legali).

Sussistenza del divieto di incompatibilità in capo agli amministratori locali che assumano la carica di Presidente del CDA in aziende speciali consortili

Una questione di rilievo è stata sollevata grazie alla richiesta di parere all’ANAC (Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc. URAV 1462.2026), in virtù del quale ANAC, in riscontro, ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità ex D.LGS. 39/2013 in capo agli amministratori locali che assumano la carica di Presidente del CDA in aziende speciali consortili.

I servizi analoghi

La nozione di “servizi analoghi” va intesa come servizi appartenenti allo stesso settore, ma non identici, al fine di contemperare l’esigenza di qualificazione dell’impresa con il principio della massima partecipazione alle gare. È quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli (Sez. V, 11 maggio 2026, n. 2974). La pronuncia offre importanti chiarimenti: 1) Vi si riscontrano, il principio della Massima partecipazione: Il bando non può richiedere requisiti sproporzionati che limitino la platea dei concorrenti. La locuzione deve essere interpretata in modo estensivo per favorire l’accesso al mercato anche alle piccole e medie imprese. 2) I “servizi analoghi” non sono sinonimo di servizi “identici” o “sovrapponibili”. È sufficiente che le prestazioni eseguite in passato siano afferenti allo stesso settore imprenditoriale o professionale dell’appalto in gara. Bilanciamento degli interessi: L’obiettivo è individuare un operatore economico qualificato, capace di eseguire l’appalto, senza però restringere ingiustificatamente la concorrenza attraverso interpretazioni rigide o restrittive delle pregresse esperienze lavorative.

La Garanzia provvisoria come documento nativo digitale

La vicenda che andiamo a dettagliare si inquadra perfettamente nella recente giurisprudenza amministrativa relativa all’applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che impone la digitalizzazione integrale delle procedure di gara. Il Consiglio di Stato (con orientamento confermato altresì da recenti sentenze) ha stabilito principi severi in materia di garanzia provvisoria: La polizza fideiussoria deve essere emessa, firmata digitalmente dall’istituto garante e presentata in formato “nativo digitale”. La scansione PDF di un documento analogico (firmato a mano e/o di pugno) è considerata una semplice copia informatica e non un documento digitale valido ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti. Una fideiussione non nativa digitale, presentata in scansione, è giuridicamente considerata inesistente o irrimediabilmente irregolare, equiparata alla mancata presentazione della garanzia. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancanza originaria della garanzia (quindi non è sanante). Se la firma digitale apposta sul documento è successiva al termine di scadenza dell’offerta, il documento non è valido. La garanzia deve esistere validamente, in formato digitale, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte. 
La decisione del Consiglio di Stato mira a garantire la massima sicurezza giuridica sulla validità e immediata escutibilità della garanzia fin dal momento della partecipazione, tutelando la par condicio dei concorrenti.