Il calcolo del triennio per i requisiti speciali

Come si può constatare, il decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2023) ha ampliato l’arco temporale per dimostrare i requisiti speciali previsti dall’art. 100 del codice dei contratti. Per la capacità economica e finanziaria, si considera il fatturato maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque, rispetto ai tre anni precedenti. Per la capacità tecnica e professionale, il periodo utile è stato esteso a dieci anni, rispetto ai tre precedenti.

Avvalimento e Sub Contratto

La sentenza del Consiglio di Stato (7 ottobre 2025, n. 7815, V Sezione) chiarisce che l’avvalimento non è subcontratto/subappalto, ma un accordo di supporto per la partecipazione alla gara, non per l’esecuzione dell’appalto; l’impresa ausiliaria presta solo mezzi e capacità in fase di qualificazione, restando estranea al rapporto con la Stazione Appaltante, e questa decisione rafforza la funzione pro-concorrenziale dell’istituto, ampliando la partecipazione delle PMI.

La stipula del contratto, forma scritta ad substantiam

La stipula del contratto, forma scritta ad “substantiam”, inammissibiltà della possibilità di concludere il contratto per “facta concludentia”…
La Sentenza del TAR Calabria Catanzaro SEZ. I del 13/10/2025 N. 1637 ha stabilito che i contratti pubblici, secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, devono essere stipulati per iscritto, anche in forma semplificata, per avere validità legale (“ad substantiam”). Questo esclude la possibilità di contratti conclusi “per fatti concludenti” (cioè attraverso comportamenti), e, pertanto, atti preparatori come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma non perfezionano il contratto, ma attestano solo la sussistenza delle condizioni per la futura stipula. Il requisito quindi è quello della Forma scritta; infatti, a pena di nullità, il contratto pubblico deve essere stipulato per iscritto, anche tramite corrispondenza commerciale (scambio di lettere). La forma scritta è un requisito essenziale (“ad substantiam”), quindi un contratto non può considerarsi concluso per fatti concludenti. Atti come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma sono considerati preparatori. Non sono sufficienti per creare un vincolo contrattuale, ma solo per attestare che le condizioni per la stipula formale sono soddisfatte.

Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta esteso alle gare con il criterio del prezzo più basso

Una questione molto importante è senza dubbio quella trattata dal parere di precontenzioso ANAC n.318 del 30 luglio 2025, il quale ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis di gara (qualora quest’ultima non dovesse prevederli), e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio.

La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo: risvolti.

La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo, risvolti.

Il parere n.3437 pubblicato il 13 maggio 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trattato un tema di notevole rilievo pratico per le Stazioni Appaltanti operanti nell’ambito degli affidamento sottosoglia comunitari, ovvero la facoltà di appesantire scientemente una procedura negoziata, pur non essendovi un interesse transfrontaliero certo, scegliendo quindi una procedura aperta, e i conseguenti risvolti sui termini di procedura da applicare.

Responsabilità e diligenza nelle gare elettroniche. Le osservazioni del TAR Umbria, sezione di Perugia

La sentenza n. 487 del 9 maggio 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, sezione di Perugia, offre un’importante riflessione sulla responsabilità dei partecipanti alle gare pubbliche, in particolare quelle gestite tramite piattaforme digitali. Il Collegio ha ribadito con fermezza che l’utilizzo di tali strumenti implica l’accettazione implicita delle regole tecnico-procedurali stabilite dalla stazione appaltante, con conseguente onere per l’operatore economico di rispettarle scrupolosamente.

Occorre comprovare concretamente gli impegni ex art. 102 del codice dei contratti pubblici

L’impegno ex art. 102 del codice dei contratti pubblici deve essere comprovato documentalmente in maniera concreta, non è sufficiente la semplice dichiarazione formale del concorrente.
Tale enunciato è stato puntualizzato in diverse occasioni dalla Giurisprudenza e di recente dal TAR Campania sez. IV Sentenza 22 Maggio 2025 n. 3916, nel quale, tra l’altro, veniva fuori dalla documentazione di gara che l’impegno summenzionato non poteva essere rispettato in modo concreto. SOMMARIO: – Occorre comprovare concretamente gli impegni ex art. 102; – La disciplina del codice dei contratti (art. 102); – Il caso in questione; – Le osservazioni dei giudici e individuazione di criticità; – Conclusioni e considerazioni.

Cosa succede se l’offerta tecnica viene modificata in corso d’opera?

La sentenza n. 3406 del 18 aprile 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato affronta un tema centrale nel diritto amministrativo: la verifica dell’anomalia dell’offerta nelle procedure di gara pubblica. Il caso in esame riguarda l’esclusione di un concorrente per l’offerta tecnica ritenuta “incongrua” e “complessivamente inaffidabile”, senza che fosse necessario valutare la (non) remuneratività dell’offerta stessa.

La garanzia definitiva non sana la provvisoria

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.