Gravi illeciti professionali. Consorzio di imprese artigiane. Possibilità o meno di sostituzione delle consorziate.

Prima di analizzare la sentenza in questione (Consiglio di Stato sez. V 27/2/2026 n. 1558), riguardante i consorzi stabili (di imprese artigiane) va premesso che l’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 definisce i consorzi stabili, di cooperative e di artigiani come operatori economici che possono partecipare alle gare. Essi sono costituiti da almeno tre imprese con una struttura comune, operano congiuntamente per almeno cinque anni, possono concorrere con i propri consorziati designati, indicandoli in sede di offerta. Il Consorzio tra imprese artigiane è menzionato dall’art. 65 comma 2 lettera c, e sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1985 n.443.

Subappalto, clausola d’obbligo di indicazione del subappalto e relative quote

La stipula del contratto, forma scritta ad “substantiam”, inammissibiltà della possibilità di concludere il contratto per “facta concludentia”…
La Sentenza del TAR Calabria Catanzaro SEZ. I del 13/10/2025 N. 1637 ha stabilito che i contratti pubblici, secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, devono essere stipulati per iscritto, anche in forma semplificata, per avere validità legale (“ad substantiam”). Questo esclude la possibilità di contratti conclusi “per fatti concludenti” (cioè attraverso comportamenti), e, pertanto, atti preparatori come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma non perfezionano il contratto, ma attestano solo la sussistenza delle condizioni per la futura stipula. Il requisito quindi è quello della Forma scritta; infatti, a pena di nullità, il contratto pubblico deve essere stipulato per iscritto, anche tramite corrispondenza commerciale (scambio di lettere). La forma scritta è un requisito essenziale (“ad substantiam”), quindi un contratto non può considerarsi concluso per fatti concludenti. Atti come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma sono considerati preparatori. Non sono sufficienti per creare un vincolo contrattuale, ma solo per attestare che le condizioni per la stipula formale sono soddisfatte.