Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta esteso alle gare con il criterio del prezzo più basso
Una questione molto importante è senza dubbio quella trattata dal parere di precontenzioso ANAC n.318 del 30 luglio 2025, il quale ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis di gara (qualora quest’ultima non dovesse prevederli), e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio.
Contratto collettivo dichiarato e impegno ad applicare quello richiesto, un caso interessante.
La dichiarazione di applicare un CCNL diverso e l’impegno di adeguarsi al contratto richiesto si riferisce al caso in cui un operatore economico, in una gara pubblica, dichiari di applicare un CCNL diverso da quello previsto dalla stazione appaltante. Ciò è consentito purché il CCNL scelto garantisca le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti. La dichiarazione di equivalenza, accompagnata ad una dettagliata relazione, è necessaria in ogni caso per poter dimostrare che il CCNL alternativo garantisce tutele equivalenti.
SOMMARIO:
– La questione affrontata dal TAR Lazio;
– Dichiarazione di CCNL difforme e impegno di adeguamento;
– La decisione del TAR: il valore vincolante dell’impegno espresso;
– Conclusioni e considerazioni.