Proroga tecnica per ritardi interni a causa di disfunzioni organizzative
La sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania- sez. V 9/1/2026 n. 41, chiarisce che la proroga tecnica è uno strumento eccezionale e temporaneo per garantire la continuità dei servizi essenziali, non una proroga ordinaria: l’Amministrazione non può imporre condizioni economiche scadute (prezzi 2018) se le proroghe sono dovute alla sua inerzia (ritardi tecnici), superando i limiti del bando, violando la concorrenza; i ritardi interni non giustificano l’imposizione di condizioni onerose al fornitore, che non è obbligato a mantenere patti vecchi oltre quanto previsto.