I servizi analoghi
La nozione di “servizi analoghi” va intesa come servizi appartenenti allo stesso settore, ma non identici, al fine di contemperare l’esigenza di qualificazione dell’impresa con il principio della massima partecipazione alle gare. È quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli (Sez. V, 11 maggio 2026, n. 2974). La pronuncia offre importanti chiarimenti: 1) Vi si riscontrano, il principio della Massima partecipazione: Il bando non può richiedere requisiti sproporzionati che limitino la platea dei concorrenti. La locuzione deve essere interpretata in modo estensivo per favorire l’accesso al mercato anche alle piccole e medie imprese. 2) I “servizi analoghi” non sono sinonimo di servizi “identici” o “sovrapponibili”. È sufficiente che le prestazioni eseguite in passato siano afferenti allo stesso settore imprenditoriale o professionale dell’appalto in gara. Bilanciamento degli interessi: L’obiettivo è individuare un operatore economico qualificato, capace di eseguire l’appalto, senza però restringere ingiustificatamente la concorrenza attraverso interpretazioni rigide o restrittive delle pregresse esperienze lavorative.
Le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, N. 36 e la qualificazione per la fase di esecuzione degli appalti pubblici.
La sentenza del TAR Milano n. 3592 del 10 dicembre 2024 offre un’importante riflessione in merito alla trasparenza e alla correttezza procedurale nelle gare d’appalto, evidenziando una violazione delle regole stabilite e una modifica illegittima dei criteri di selezione durante il processo di valutazione delle offerte. In particolare, la decisione si concentra su un caso in cui una stazione appaltante ha inaspettatamente introdotto una valutazione qualitativa non prevista, alterando le condizioni di gara già comunicate agli operatori economici.