Il malfunzionamento delle piattaforme digitali
Problematiche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche – In virtù della sentenza del TAR Piemonte Torino sez. I 23/10/2025 n. 146. L’operatore economico che non riceva la conferma di invio dell’offerta telematica e non si attivi immediatamente per verificare il problema, viola il canone di “*diligenza media”* e impedisce l’applicazione del soccorso procedimentale dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è legittima perché la negligenza dell’operatore economico impedisce di dimostrare che il malfunzionamento della piattaforma è la causa del mancato invio, e il soccorso è riservato solo ai casi di malfunzionamento comprovato.
Responsabilità e diligenza nelle gare elettroniche. Le osservazioni del TAR Umbria, sezione di Perugia
La sentenza n. 487 del 9 maggio 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, sezione di Perugia, offre un’importante riflessione sulla responsabilità dei partecipanti alle gare pubbliche, in particolare quelle gestite tramite piattaforme digitali. Il Collegio ha ribadito con fermezza che l’utilizzo di tali strumenti implica l’accettazione implicita delle regole tecnico-procedurali stabilite dalla stazione appaltante, con conseguente onere per l’operatore economico di rispettarle scrupolosamente.
Dimostrazione della Responsabilità della S.A. Un caso esaminato dal Consiglio di Stato
Dimostrazione della Responsabilità della S.A., un caso esaminato dal Consiglio di Stato
La responsabilità della Stazione Appaltante, che discenda da una illegittima decisione di non aggiudicare l’appalto, deve essere dimostrata
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10205 del 19/12/2024 ha statuito che la dimostrazione di una responsabilità della S.A. che discenda da una illegittima decisione di non procedere alla aggiudicazione dell’appalto deve necessariamente essere provata dal ricorrente, non è automatica.