Istanza tardiva di revisione dei prezzi non ammissibile

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 30 luglio 2026, n. 6142 in esame, si inserisce all’interno di un orientamento giurisprudenziale consolidato riguardante i limiti temporali per l’esercizio del diritto (o dell’interesse legittimo) alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.
Il principio cardine stabilito dalla pronuncia è chiaro: l’istanza di revisione prezzi formulata dall’appaltatore dopo la formale scadenza e cessazione degli effetti del contratto è inammissibile, in quanto il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di procedere al riequilibrio sinallagmatico presuppone la vigenza del rapporto contrattuale.