La rotazione degli appalti: caso di non applicazione secondo una recente sentenza del consiglio di stato
Nelle ipotesi in cui le Stazioni Appaltanti non pongano limiti al numero di partecipanti, l’O.E. uscente, in possesso dei requisiti richiesti non può essere escluso dalla gara.
Nel caso di una procedura aperta pertanto, in cui la Stazione Appaltante non pone limiti alla partecipazione dei concorrenti, la completa apertura al mercato è garanzia di “par condicio” e di concorrenza. Non vi è alcuna necessità di applicare il criterio di rotazione in favore del gestore uscente.
Il Principio di Rotazione negli Affidamenti dei Servizi Sociali Sottosoglia
Il Principio di Rotazione negli Affidamenti dei Servizi Sociali Sottosoglia: un Commento alla Sentenza del TAR di Catania – La questione centrale riguarda l’applicabilità del principio di rotazione per gli affidamenti sottosoglia di servizi sociali, alla luce della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e delle specifiche disposizioni dell’articolo 128. L’argomentazione della ricorrente, secondo cui il principio di rotazione non sarebbe applicabile a tali affidamenti in assenza di un rinvio esplicito da parte dell’art. 128, comma 8, è stata respinta dal TAR, che ha chiarito l’interpretazione sistematica delle norme.