Il principio di rotazione vige per i sottosoglia
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 14/02/2026 n.55, SEZ I, ha acclarato che il principio di rotazione, deve essere applicato esclusivamente alle procedure sottosoglia, tale principio nel Nuovo Codice degli Appalti è disciplinato dall’art. 49 (D LGS 36/2023) in combinato disposto con l’art. 76 comma 7 che, non menzionando la rotazione, consacra lo scopo del legislatore di limitarne l’operatività, limitandosi a citare solo la trasparenza e la concorrenza, scavalcando così la giurisprudenza formatasi con il precedente Codice degli Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016)