Il principio di rotazione vige per i sottosoglia

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 14/02/2026 n.55, SEZ I, ha acclarato che il principio di rotazione, deve essere applicato esclusivamente alle procedure sottosoglia, tale principio nel Nuovo Codice degli Appalti è disciplinato dall’art. 49 (D LGS 36/2023) in combinato disposto con l’art. 76 comma 7 che, non menzionando la rotazione, consacra lo scopo del legislatore di limitarne l’operatività, limitandosi a citare solo la trasparenza e la concorrenza, scavalcando così la giurisprudenza formatasi con il precedente Codice degli Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016)

Il Principio di Rotazione negli Affidamenti dei Servizi Sociali Sottosoglia

Il Principio di Rotazione negli Affidamenti dei Servizi Sociali Sottosoglia: un Commento alla Sentenza del TAR di Catania – La questione centrale riguarda l’applicabilità del principio di rotazione per gli affidamenti sottosoglia di servizi sociali, alla luce della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e delle specifiche disposizioni dell’articolo 128. L’argomentazione della ricorrente, secondo cui il principio di rotazione non sarebbe applicabile a tali affidamenti in assenza di un rinvio esplicito da parte dell’art. 128, comma 8, è stata respinta dal TAR, che ha chiarito l’interpretazione sistematica delle norme.