Obbligo di dichiarare le pendenze giudiziarie
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 11/09/2025 n.7282 Sezione V, ha pienamente condiviso l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie da parte di un operatore economico, come previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrino nei casi di esclusione automatica (artt. 94-95).
La facoltà di non aggiudicare una gara d’appalto
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 332 del 7/8/2025, ha stabilito che la facoltà di non aggiudicare una gara d’appalto rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante.
Sommario:
– La sentenza in esame
– La norma di riferimento
– Motivazioni della decisione (Discrezionalità della S.A. – Interesse pubblico e buon andamento della p.a. – Non violazione del principio di concorrenza)
– Sindacato giurisdizionale limitato
Gravi illeciti professionali, pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici
Reati urbanistici: Un procedimento penale per reati urbanistici (ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettere b) e c), D.P.R. 380/2001) è considerato un grave illecito professionale che può portare all’esclusione, ma solo se la gara riguarda servizi o lavori di architettura e ingegneria.
Attività contestata: Non è necessario che gli abusi edilizi siano stati commessi nell’esecuzione di contratti pubblici; la rilevanza escludente è legata al settore di attività della gara.
La fattispecie concreta: Nel caso in esame, un amministratore unico di una società aveva sia un decreto di citazione a giudizio sia un provvedimento di sequestro penale (una misura cautelare reale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il tutto convalidato dal Consiglio di Stato.
Obblighi del concorrente:
– Obbligo di dichiarazione: L’operatore economico è tenuto a dichiarare la pendenza del procedimento penale anche se il sequestro è stato revocato in un momento successivo alla presentazione della domanda, poiché la valutazione dell’affidabilità dell’impresa deve avvenire al momento dell’offerta.
– Valutazione dell’affidabilità: La valutazione della gravità dell’illecito e delle sue conseguenze sull’affidabilità dell’impresa compete esclusivamente alla stazione appaltante, non al giudice che valuta ex post.
Conseguenze per l’operatore:
– Responsabilità L’operatore non può sottrarsi all’obbligo di dichiarare la pendenza del procedimento penale basandosi su sviluppi futuri della vicenda o sull’imminenza della prescrizione, ma deve farlo al momento della presentazione della domanda. Divieto di valutazione postuma: La stazione appaltante non può essere costretta a rivalutare ex post una vicenda in cui il giudice ha la competenza esclusiva, come stabilito dall’art. 34, comma 2, c.p.a..
Fallimento dell’appaltatore e DURC irregolare: la clausola di sospensione dei pagamenti subordinata alla regolarità del DURC non opera più.
Il Tribunale di Venezia, Sezione I, 30/07/2025 n.3923 ha stabilito che, in caso di fallimento dell’appaltatore, la clausola contrattuale che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC non è più applicabile. Il principio della par condicio creditorum prevale sulla tutela contrattuale del committente, che è tenuto a versare il corrispettivo direttamente alla curatela fallimentare.
La suddetta sentenza del Tribunale di Venezia ha quindi analizzato le clausole contrattuali che tutelano il committente in caso di irregolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, nel caso in cui l’appaltatore venga dichiarato fallito. La decisione presa dai giudici ha stabilito chiaramente che, con il fallimento, la clausola che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC perde la sua efficacia, e il committente è tenuto a versare il corrispettivo dovuto, come accennato, nelle mani della curatela fallimentare.
Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria
Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria
Cosa ha stabilito il Tar Campania (Sezione VII) con la sentenza n.5624 del 28 Luglio 2025?
Il TAR Campania ha stabilito che una «revoca» dell’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore, avvenuta dopo l’inizio del servizio, ha natura privatistica e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Questo perché, una volta avviata l’esecuzione, la stazione appaltante non esercita più un potere autoritativo, ma un potere paritetico, come nel diritto privato, per reagire a un presunto inadempimento.
La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo: risvolti.
La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo, risvolti.
Il parere n.3437 pubblicato il 13 maggio 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trattato un tema di notevole rilievo pratico per le Stazioni Appaltanti operanti nell’ambito degli affidamento sottosoglia comunitari, ovvero la facoltà di appesantire scientemente una procedura negoziata, pur non essendovi un interesse transfrontaliero certo, scegliendo quindi una procedura aperta, e i conseguenti risvolti sui termini di procedura da applicare.
Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?
Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?
– Il Consiglio di Stato con la sentenza – Sez. III, 11/07/2025 n.6091 – ha statuito che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, per contratti legati al P.N.N.R., di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n.108), andando così a confermare, in seguito ad appello, quanto stabilito dal TAR Sardegna con sentenza n. 595 del 26/06/2025.
Newsletter anno XIV, n. 5 – 04 settembre 2025
Newsletter anno XIV, n. 5 – 4 settembre 2025 IN EVIDENZA Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: Delibera ANAC n.236 del 3 giugno 2025 e Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti INTERVENTI DELL’ANAC DELIBERAZIONI Servizio gestione rifiuti, visita ispettiva di Anac: contestate criticità […]
La dichiarazione di equivalenza e i suoi aspetti
La dichiarazione di equivalenza è un documento che deve essere presentato dall’operatore economico che partecipa ad una gara d’appalto, quando intende utilizzare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) diverso da quello indicato dalla stazione appaltante come riferimento. In sostanza, l’operatore economico deve dimostrare che il CCNL da lui applicato offre tutele equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato nella documentazione di gara.
La garanzia provvisoria va escussa entro sei mesi dall’esclusione
La garanzia provvisoria, nel contesto degli appalti, deve essere escussa entro sei mesi dal verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questa regola, che può essere derogata, richiede una specifica previsione contrattuale e non è sufficiente una semplice clausola di pagamento a prima richiesta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ha fornito indicazioni sul calcolo del termine per l’escussione.
Termine per l’escussione: Sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo (esclusione dalla gara, ecc.).
Derogabilità: La norma è derogabile, ma è necessaria una clausola contrattuale specifica.
Giurisdizione: Il Consiglio di Stato afferma che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Calcolo del termine: Il momento di decorrenza del termine è il momento in cui si verifica il fatto che legittima l’escussione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha ribadito che, in materia di garanzie provvisorie, si applica il principio generale stabilito dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questo articolo, che riguarda le fideiussioni, stabilisce che il creditore ha l’onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per far valere i propri diritti nei confronti del fideiussore.
Nel contesto degli appalti, questa norma si traduce nel fatto che la stazione appaltante deve escutere la garanzia provvisoria entro sei mesi da quando si verifica l’evento che la legittima, come ad esempio l’esclusione dalla gara per mancata stipula del contratto o per altre cause previste.
È importante sottolineare che, sebbene questa sia la regola generale, è possibile derogare a questa disposizione, ma è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente una deroga a tale termine. La semplice presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a fondare una deroga alla norma generale.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria spetta al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un atto della stazione appaltante che rientra nella fase procedimentale di scelta del contraente.