Principio di eterointegrazione – Soccorso procedimentale
La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. II, 23/07/2026, n. 4579 stabilisce che, in materia di contratti pubblici, l’omessa attribuzione di un punteggio premiale legata al mancato aggiornamento formale delle schede tecniche allegate all’offerta è illegittima se la stazione appaltante non attiva preventivamente il soccorso istruttorio/procedimentale, specie quando il disciplinare di gara non imponeva forme rigide o sanzioni espulsive immediate per simili inadempimenti minori.
Sommario
- Il quadro normativo e il fatto sotteso
- I principi giuridici: soccorso istruttorio ed eterointegrazione
- Le statuizioni del TAR Campania
- Conclusioni operative
1. Il quadro normativo e il fatto sotteso
La controversia decisa dal giudice amministrativo campano ruota attorno ad una dinamica tipica delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023):
- L’impresa partecipante aveva presentato la propria offerta tecnica allegando delle schede descrittive dei prodotti.
- Tali schede, pur idonee a dimostrare le caratteristiche tecniche e qualitative dei beni offerti, risultavano non aggiornate sotto il profilo meramente formale o temporale rispetto alle ultime versioni commerciali rilasciate dal produttore.
- La commissione di gara aveva interpretato tale situazione e/o difformità documentale come una carenza intrinseca dell’offerta, negando di riflesso il punteggio premiale previsto dalla lex specialis.
2. I principi giuridici: soccorso istruttorio e eterointegrazione
Il TAR partenopeo focalizza la propria disamina su due pilastri fondamentali del diritto amministrativo degli appalti:
- Il soccorso istruttorio/procedimentale: Non costituisce un meccanismo volto a consentire a un concorrente di manipolare o integrare post-hoc una proposta negoziale carente nei suoi elementi essenziali, bensì uno strumento di leale collaborazione. Esso serve a chiarire o completare documentazioni e dichiarazioni formali quando il contenuto dell’offerta dimostri comunque la sussistenza del requisito sostanziale.
- Il divieto di formalismo eccessivo: Pretendere l’esclusione o la decurtazione di punteggio premiale per un mancato aggiornamento formale delle schede tecniche — laddove i prodotti rispondano pienamente ai requisiti richiesti e l’allegato assolva comunque alla sua funzione informativa — viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e concorrenza.
3. Le statutizioni del TAR Campania
Analizzando il percorso inerente la motivazione della sentenza n. 4579/2026, emergono i seguenti punti cardine:
- Obbligo di attivazione: La stazione appaltante ha il dovere di attivare il soccorso procedimentale per chiedere chiarimenti o l’invio delle schede aggiornate prima di sanzionare il concorrente con la perdita del beneficio premiale.
- Il limite dell’incertezza assoluta: L’amministrazione non può trincerarsi dietro un automatismo espulsivo o penalizzante se l’elemento da regolarizzare è facilmente desumibile o imputabile a un mero scostamento formale non sanzionato in modo chiaro dalla lex specialis.
- Effetti con consequenzialità annullatoria: Il provvedimento di attribuzione del punteggio (o la graduatoria finale) viziato da siffatta omissione istruttoria viene ritenuto illegittimo e conseguentemente annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’offerta previa regolarizzazione procedimentale.
4. Conclusioni operative
La pronuncia in esame si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a superare il formalismo esasperato (ultrapetita formale) nelle gare d’appalto. Il principio ribadito dal TAR Napoli conferma che l’azione amministrativa deve tendere alla ricerca della migliore offerta sostanziale, evitando che errori o omissioni di natura meramente documentale e sanabile — quali il mancato aggiornamento di una scheda tecnica di prodotto — pregiudicano la posizione del concorrente senza un preventivo e doveroso interpello collaborativo (soccorso procedimentale).