Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta esteso alle gare con il criterio del prezzo più basso

Una questione molto importante è senza dubbio quella trattata dal parere di precontenzioso ANAC n.318 del 30 luglio 2025, il quale ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis di gara (qualora quest’ultima non dovesse prevederli), e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio.

Fallimento dell’appaltatore e DURC irregolare: la clausola di sospensione dei pagamenti subordinata alla regolarità del DURC non opera più.

Il Tribunale di Venezia, Sezione I, 30/07/2025 n.3923 ha stabilito che, in caso di fallimento dell’appaltatore, la clausola contrattuale che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC non è più applicabile. Il principio della par condicio creditorum prevale sulla tutela contrattuale del committente, che è tenuto a versare il corrispettivo direttamente alla curatela fallimentare. 
La suddetta sentenza del Tribunale di Venezia ha quindi analizzato le clausole contrattuali che tutelano il committente in caso di irregolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, nel caso in cui l’appaltatore venga dichiarato fallito. La decisione presa dai giudici ha stabilito chiaramente che, con il fallimento, la clausola che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC perde la sua efficacia, e il committente è tenuto a versare il corrispettivo dovuto, come accennato, nelle mani della curatela fallimentare.

Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria

Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria
Cosa ha stabilito il Tar Campania (Sezione VII) con la sentenza n.5624 del 28 Luglio 2025?
Il TAR Campania ha stabilito che una «revoca» dell’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore, avvenuta dopo l’inizio del servizio, ha natura privatistica e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Questo perché, una volta avviata l’esecuzione, la stazione appaltante non esercita più un potere autoritativo, ma un potere paritetico, come nel diritto privato, per reagire a un presunto inadempimento.

La garanzia provvisoria va escussa entro sei mesi dall’esclusione

La garanzia provvisoria, nel contesto degli appalti, deve essere escussa entro sei mesi dal verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questa regola, che può essere derogata, richiede una specifica previsione contrattuale e non è sufficiente una semplice clausola di pagamento a prima richiesta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ha fornito indicazioni sul calcolo del termine per l’escussione.
Termine per l’escussione: Sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo (esclusione dalla gara, ecc.).
Derogabilità: La norma è derogabile, ma è necessaria una clausola contrattuale specifica.
Giurisdizione: Il Consiglio di Stato afferma che l’escussione della garanzia provvisoria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Calcolo del termine: Il momento di decorrenza del termine è il momento in cui si verifica il fatto che legittima l’escussione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha ribadito che, in materia di garanzie provvisorie, si applica il principio generale stabilito dall’articolo 1957, comma 1, del codice civile. Questo articolo, che riguarda le fideiussioni, stabilisce che il creditore ha l’onere di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per far valere i propri diritti nei confronti del fideiussore.
Nel contesto degli appalti, questa norma si traduce nel fatto che la stazione appaltante deve escutere la garanzia provvisoria entro sei mesi da quando si verifica l’evento che la legittima, come ad esempio l’esclusione dalla gara per mancata stipula del contratto o per altre cause previste.
È importante sottolineare che, sebbene questa sia la regola generale, è possibile derogare a questa disposizione, ma è necessario che il contratto di garanzia preveda espressamente una deroga a tale termine. La semplice presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a fondare una deroga alla norma generale.
Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria spetta al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un atto della stazione appaltante che rientra nella fase procedimentale di scelta del contraente.

La partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese in crisi: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della causa escludente

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.

Contratto collettivo dichiarato e impegno ad applicare quello richiesto, un caso interessante.

La dichiarazione di applicare un CCNL diverso e l’impegno di adeguarsi al contratto richiesto  si riferisce al caso in cui un operatore economico, in una gara pubblica, dichiari di applicare un CCNL diverso da quello previsto dalla stazione appaltante. Ciò è consentito purché il CCNL scelto garantisca le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti. La dichiarazione di equivalenza, accompagnata ad una dettagliata relazione, è necessaria in ogni caso per poter dimostrare che il CCNL alternativo garantisce tutele equivalenti.

SOMMARIO:
– La questione affrontata dal TAR Lazio;
– Dichiarazione di CCNL difforme e impegno di adeguamento;
– La decisione del TAR: il valore vincolante dell’impegno espresso;
– Conclusioni e considerazioni.

Avvalimento: limiti e opportunità

Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.

E’ legittima l’esclusione per omessa indicazione del ribasso percentuale

Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.

Anonimato per i soggetti del sopralluogo: Il principio nell’Art. 35 del D.lgs. 36/2023

La sentenza del TAR Ancora, 28.03.2025 n. 227 si configura come un’importante pronuncia in materia di appalti pubblici, incentrata sulla salvaguardia del principio dell’anonimato dei concorrenti nelle gare di appalto. Essa solleva questioni delicate riguardo alla trasparenza delle procedure di gara e alla possibilità di alterazione della concorrenza, mettendo in luce la necessità di un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la tutela della regolarità della competizione.La sentenza in esame fornisce un’interpretazione significativa di tale principio, esplicitando i suoi ambiti applicativi e le conseguenze della sua violazione.SOMMARIO: – Il principio dell’anonimato dei concorrenti;- Le implicazioni della sentenza; – Conclusioni.

Negli appalti di servizi la S.A. deve documentare di aver eseguito i controlli durante l’esecuzione del contratto

La delibera n. 391 del 30/07/2024 di ANAC ha specificato quanto sopra in seguito alle conclusioni di un’istruttoria svolta su un appalto del Comune di Bologna.
Nel corso di un appalto di servizi è necessario che la stazione appaltante ponga in essere dei controlli documentati e corretti durante l’esecuzione del contratto. In tale fase, i controlli rappresentano un mezzo essenziale al fine di accertare il rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le condizioni e i termini stabiliti dal contratto.

Sommario:
– Le determinazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia
– Esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione per iscritto
– Conclusioni e considerazioni