Proroga tecnica per ritardi interni a causa di disfunzioni organizzative
La sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania- sez. V 9/1/2026 n. 41, chiarisce che la proroga tecnica è uno strumento eccezionale e temporaneo per garantire la continuità dei servizi essenziali, non una proroga ordinaria: l’Amministrazione non può imporre condizioni economiche scadute (prezzi 2018) se le proroghe sono dovute alla sua inerzia (ritardi tecnici), superando i limiti del bando, violando la concorrenza; i ritardi interni non giustificano l’imposizione di condizioni onerose al fornitore, che non è obbligato a mantenere patti vecchi oltre quanto previsto.
Obbligo di dichiarare le pendenze giudiziarie
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 11/09/2025 n.7282 Sezione V, ha pienamente condiviso l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie da parte di un operatore economico, come previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrino nei casi di esclusione automatica (artt. 94-95).
La garanzia definitiva non sana la provvisoria
Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.