Principio di segretezza, soccorso istruttorio per certificazioni di qualità

La sentenza esaminata è quella del TAR Calabria Catanzaro (sez. I del 14/10/2025 n.1640), la quale disquisisce sulla violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, tale violazione infatti, si verifica perché l’apertura della busta economica di un concorrente prima della valutazione tecnica di tutti gli altri, compromette inevitabilmente l’imparzialità e la par condicio, influenzando potenzialmente il giudizio della commissione. La reazione è illecita poiché crea un vantaggio competitivo sleale, introducendo elementi di giudizio automatici (l’offerta economica) nella fase discrezionale (la valutazione tecnica).

Avvalimento per certificazione parità di genere – FAQ fuorvianti della stazione appaltante

Consiglio di Stato sez. V 26/8/2025 n. 7105: con tale sentenza è stato stabilito che bisogna considerare ammissibile alla certificazione di qualità l’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere, perché il nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 104, d.lgs. 36/2023) ammette l’avvalimento anche per migliorare l’offerta, purché il contratto trasferisca effettivamente l’assetto organizzativo che ha portato alla certificazione (processi, risorse, personale, strumenti), andando oltre il semplice “prestito” del certificato e non essendoci specifici divieti normativi, come confermato dal Cons. St., VI, 18.6.2025, n. 5345.

Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta esteso alle gare con il criterio del prezzo più basso

Una questione molto importante è senza dubbio quella trattata dal parere di precontenzioso ANAC n.318 del 30 luglio 2025, il quale ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis di gara (qualora quest’ultima non dovesse prevederli), e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio.

Obbligo di dichiarare le pendenze giudiziarie

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 11/09/2025 n.7282 Sezione V, ha pienamente condiviso l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie da parte di un operatore economico, come previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrino nei casi di esclusione automatica (artt. 94-95). 

La facoltà di non aggiudicare una gara d’appalto

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 332 del 7/8/2025, ha stabilito che la facoltà di non aggiudicare una gara d’appalto rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante.
Sommario:
– La sentenza in esame
– La norma di riferimento
– Motivazioni della decisione (Discrezionalità della S.A. – Interesse pubblico e buon andamento della p.a. – Non violazione del principio di concorrenza)
– Sindacato giurisdizionale limitato

Gravi illeciti professionali, pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici

Reati urbanistici: Un procedimento penale per reati urbanistici (ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettere b) e c), D.P.R. 380/2001) è considerato un grave illecito professionale che può portare all’esclusione, ma solo se la gara riguarda servizi o lavori di architettura e ingegneria.
Attività contestata: Non è necessario che gli abusi edilizi siano stati commessi nell’esecuzione di contratti pubblici; la rilevanza escludente è legata al settore di attività della gara.
La fattispecie concreta: Nel caso in esame, un amministratore unico di una società aveva sia un decreto di citazione a giudizio sia un provvedimento di sequestro penale (una misura cautelare reale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il tutto convalidato dal Consiglio di Stato.

Obblighi del concorrente:
– Obbligo di dichiarazione: L’operatore economico è tenuto a dichiarare la pendenza del procedimento penale anche se il sequestro è stato revocato in un momento successivo alla presentazione della domanda, poiché la valutazione dell’affidabilità dell’impresa deve avvenire al momento dell’offerta.
– Valutazione dell’affidabilità: La valutazione della gravità dell’illecito e delle sue conseguenze sull’affidabilità dell’impresa compete esclusivamente alla stazione appaltante, non al giudice che valuta ex post.

Conseguenze per l’operatore:
– Responsabilità L’operatore non può sottrarsi all’obbligo di dichiarare la pendenza del procedimento penale basandosi su sviluppi futuri della vicenda o sull’imminenza della prescrizione, ma deve farlo al momento della presentazione della domanda. Divieto di valutazione postuma: La stazione appaltante non può essere costretta a rivalutare ex post una vicenda in cui il giudice ha la competenza esclusiva, come stabilito dall’art. 34, comma 2, c.p.a..

Fallimento dell’appaltatore e DURC irregolare: la clausola di sospensione dei pagamenti subordinata alla regolarità del DURC non opera più.

Il Tribunale di Venezia, Sezione I, 30/07/2025 n.3923 ha stabilito che, in caso di fallimento dell’appaltatore, la clausola contrattuale che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC non è più applicabile. Il principio della par condicio creditorum prevale sulla tutela contrattuale del committente, che è tenuto a versare il corrispettivo direttamente alla curatela fallimentare. 
La suddetta sentenza del Tribunale di Venezia ha quindi analizzato le clausole contrattuali che tutelano il committente in caso di irregolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, nel caso in cui l’appaltatore venga dichiarato fallito. La decisione presa dai giudici ha stabilito chiaramente che, con il fallimento, la clausola che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC perde la sua efficacia, e il committente è tenuto a versare il corrispettivo dovuto, come accennato, nelle mani della curatela fallimentare.

Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria

Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria
Cosa ha stabilito il Tar Campania (Sezione VII) con la sentenza n.5624 del 28 Luglio 2025?
Il TAR Campania ha stabilito che una «revoca» dell’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore, avvenuta dopo l’inizio del servizio, ha natura privatistica e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Questo perché, una volta avviata l’esecuzione, la stazione appaltante non esercita più un potere autoritativo, ma un potere paritetico, come nel diritto privato, per reagire a un presunto inadempimento.

La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo: risvolti.

La possibilità di scegliere una procedura aperta, in luogo di una negoziata, pur non essendovi un diritto transfrontaliero certo, risvolti.

Il parere n.3437 pubblicato il 13 maggio 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trattato un tema di notevole rilievo pratico per le Stazioni Appaltanti operanti nell’ambito degli affidamento sottosoglia comunitari, ovvero la facoltà di appesantire scientemente una procedura negoziata, pur non essendovi un interesse transfrontaliero certo, scegliendo quindi una procedura aperta, e i conseguenti risvolti sui termini di procedura da applicare.

Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?

Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?
– Il Consiglio di Stato con la sentenza – Sez. III, 11/07/2025 n.6091 – ha statuito che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, per contratti legati al P.N.N.R., di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n.108), andando così a confermare, in seguito ad appello, quanto stabilito dal TAR Sardegna con sentenza n. 595 del 26/06/2025.