L’omissione di un elemento essenziale dell’offerta tecnica
La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 agosto 2026, n. 4976 stabilisce che l’omissione di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, richiesto dal bando a pena di esclusione, non può essere sanata tramite il soccorso istruttorio e rende l’esclusione un atto dovuto.
Costo della manodopera, oneri di sicurezza, soccorso istruttorio processuale
La sentenza in esame ricalca i capisaldi della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di congruità dell’offerta (anomalia). Generalmente, occorre evidenziare che l’onere della prova spetta all’operatore economico, infatti è l’operatore economico che impugna l’aggiudicazione a dover dimostrare che la valutazione di non anomalia dell’amministrazione è manifestamente errata o irragionevole. Il giudizio sulla congruità è un apprezzamento tecnico-discrezionale. Il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici o di una palese inattendibilità complessiva dell’offerta.
Costi della manodopera e bando non chiaro
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1302 conferma che, in caso di ambiguità del bando sull’indicazione dei costi della manodopera, non si applica l’esclusione automatica. Prevale il principio del soccorso istruttorio e della buona fede, salvaguardando l’offerta se il costo è desumibile o se l’incertezza è imputabile alla stazione appaltante.
Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta esteso alle gare con il criterio del prezzo più basso
Una questione molto importante è senza dubbio quella trattata dal parere di precontenzioso ANAC n.318 del 30 luglio 2025, il quale ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis di gara (qualora quest’ultima non dovesse prevederli), e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio.